Corso formazione sicurezza lavoratori

Corso formazione lavoratori Arezzo Siena Perugia

L’ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COMMA1, DEL D.LGS. N. 81/08
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili come formazione generale e formazione specifica del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.

Formazione Generale
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale risulta di 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Programma:

  • concetti di rischio,
  • danno,
  • prevenzione,
  • protezione,
  • organizzazione della prevenzione aziendale,
  • diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
  • organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione Specifica
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’ articolo 28.

Programma:

  • Rischi infortuni,
  • Rischi Meccanici generali,
  • Rischi Elettrici generali,
  • Macchine,
  • Attrezzature,
  • Cadute dall’alto,
  • Rischi da esplosione,
  • Rischi chimici,
  • Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri,
  • Etichettatura,
  • Rischi cancerogeni,
  • Rischi biologici,
  • Rischi fisici,
  • Rumore,
  • Vibrazione,
  • Radiazioni,
  • Microclima e illuminazione,
  • Videoterminali,
  • DPI Organizzazione del lavoro,
  • Ambienti di lavoro,
  • Stress lavoro-correlato,
  • Movimentazione manuale carichi,
  • Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
  • Segnaletica,
  • Emergenze,
  • Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
  • Procedure esodo e incendi,
  • Procedure organizzative per il primo soccorso,
  • Incidenti e infortuni mancati,
  • Altri Rischi.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

  • 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
  • 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
  • 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08.
I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.
Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale” e quella “Specifica”, ma non “l’Addestramento”, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera cc) , del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato I:

  • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
  • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
  • 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore


FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e) , del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d) , del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agliobblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO

  • sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
  • soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
  • delega di funzioni;
  • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
  • i sistemi di qualifi cazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;


MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

  • modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
  • gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  • obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
  • modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
  • ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;


MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

  • criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • il rischio da stress lavoro-correlato;
  • il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
  • il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
  • le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
  • la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
  • i dispositivi di protezione individuale;
  • la sorveglianza sanitaria;


MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

  • competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
  • importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
  • tecniche di comunicazione;
  • lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
  • consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsicon colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
– approfondimenti giuridico-normativi;
– aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
– aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in
azienda;
– fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti/datore di lavoro, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

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