Ruolo del dirigente scolastico nella formazione sulla sicurezza del personale scolastico
Al Dirigente Scolastico spettano i compiti previsti dal DLGS 81/2008 in merito alla prevenzione degli infortuni ed alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra di essi ha particolare importanza organizzare e far svolgere al personale scolastico la formazione prevista ai sensi dell’art.37 del DLGS 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). In tale articolo sono bene esplicitati i capisaldi dell’obbligo formativo, finalizzati a garantire una formazione adeguata ed idonea a tutto il personale, sono altresì esplicitate le pesanti sanzioni in ambito di responsabilità civile e penale in caso di mancato assolvimento.
In termini di responsabilità civile il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di formazione ed informazione su di lui gravanti e sui suoi delegati, risponde a titolo di colpa specifica dell’infortunio del lavoratore, nel caso in cui ponga in essere una condotta imprudente se essa risulta conseguenza diretta ed imprevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.
Dal punto di vista della responsabilità penale la violazione degli obblighi formativi integra un reato permanente, ovvero relativo al pericolo dell’incolumità del lavoratore, che permane nel tempo fino al momento della concreta formazione o alla cessazione del rapporto di lavoro.
Obblighi e sanzioni per il Dirigente scolastico in caso di mancato svolgimento della formazione generale e specifica, in baso a quanto disposto dall’art.37 e art.55 del DLGS 81/2008
- Obblighi: Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
- Sanzioni: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1’474,21 a 6’388,23 euro
E’ importante sapere che se la violazione si riferisce ad un numero di lavoratori superiore a 5, gli importi della sanzione sarebbero raddoppiati.
Requisiti del formatore
I requisiti del formatore devono essere verificati dal datore di lavoro e quindi dal Dirigente Scolastico.
Il formatore della salute e sicurezza è quel professionista che deve essere in possesso di tutte quelle competenze necessarie a gestire il processo educativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I requisiti sono sanciti dal DL del 6 marzo 2013 nelle varie aree di riferimento:
- Area normativa/giuridica/organizzativa
- Area rischi tecnici (DLGS 81/2008 Titoli: II, III, IV, V, VII e IX)
- Area rischi igienico sanitari ( DLGS 81/2008 Titoli: VI, VIII, IX e X)
- Area relazioni /comunicazione
Requisiti per divenire Formatore ai sensi del D.I. del 6 marzo 2013
Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado, non necessario per i datori di lavoro che effettuano la formazione ai propri lavoratori.
| Criterio | Requisiti | Chiarimenti |
| Primo
| Aver accumulato almeno 90 ore di esperienza come docente negli ultimi 3 anni in una delle aree tematiche coerenti. | A titolo esemplificativo, il formatore che ha effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni nella formazione specifica dei lavoratori, vedrà abilitata l’area 2 (Area rischi tecnici/igienico/sanitari) dei rischi specifici, mentre chi ha svolto docenze normative vedrà abilitata l’area 1 (Area normativa/giuridica/organizzativa) |
| Secondo | Aver conseguito una laurea in discipline inerenti alla sicurezza sul lavoro. Non importa se è triennale, specialistica, magistrale o del vecchio o nuovo ordinamento. Allo stesso modo vengono considerati validi anche i corsi post-laurea come i dottorati di ricerca, i master e le specializzazioni nel campo della sicurezza. La suddetta condizione deve essere congiunta ad una di quelle presenti nella riga. * | Ciascuna tipologia di laurea si deve riferisce ad una specifica area tematica. Alcune lauree possono essere valide per due o più aree. Area normativa/giuridica/organizzativa: Laurea in giurisprudenza, scienze politiche ecc. Area rischi tecnici/igienico/sanitari: Laurea in tecniche della prevenzione, ingegneria ambientale, scienze chimiche e fisiche, biologia, ecc. Area relazioni/comunicazione: Laurea in scienze della formazione, psicologia, sociologia, scienze della comunicazione, ecc. |
| Terzo | Essere in possesso dell’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con almeno 1 anno di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Le suddette condizioni devono verificarsi insieme ad una di quelle presenti nella riga * | |
| Quarto | Aver ottenuto l’attestato di partecipazione ai corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con almeno 18 mesi di esperienza lavorativa coerente con l’area tematica oggetto della docenza. La suddetta condizione deve presentarsi insieme ad una di quelle presenti nella riga* | |
| Quinto | Aver maturato almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel campo della salute e sicurezza sul lavoro con, in aggiunta, una delle condizioni di cui alla riga * | |
| Sesto | Vale come requisito l’esperienza accumulata in alcuni ruoli specifici per la sicurezza, nello specifico:
Tuttavia a ciò deve essere congiunta almeno una delle specifiche di cui alla riga * | |
| * |
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Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore è tenuto con cadenza triennale, a partire dalla data di conseguimento della qualificazione, alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del D.lgs n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
