La eventuale responsabilità del costruttore per avere progettato o fabbricato un macchinario privo dei requisiti di sicurezza non esclude quella del datore di lavoro che lo utilizza, sul quale grava comunque l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo.
La colpa addebitata al datore di lavoro dell’azienda era consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in nesso di causa con l’infortunio per averne determinato l’accadimento. La macchina presso la quale era avvenuto l’infortunio non era risultata dotata di sistemi di protezione atti ad eliminare i rischi meccanici di trascinamento e di intrappolamento dovuti agli elementi in movimento e era risultata non rispondente ai requisiti e alle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie. La Cassazione nel decidere sul ricorso presentato dall’imputata ha richiamato un principio più volte citato in altre precedenti sentenze riguardanti la individuazione della responsabilità nel caso che l’infortunio sul lavoro fosse risultato legato alla mancata sicurezza delle macchine.
La eventuale responsabilità del costruttore di un macchinario, ha precisato in merito la suprema Corte, nel caso in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione dello stesso, non esclude comunque la responsabilità del datore di lavoro che lo utilizza, gravando infatti su di esso l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. A detta regola, ha aggiunto la suprema Corte, può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un suo vizio di progettazione o di costruzione sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza.
(fonte: PuntoSicuro.it)
